Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza
La convenzione è stata firmata a Ginevra nel 1979, nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni unite, ed è entrata in vigore nel 1983. E’ integrata da otto protocolli specifici aventi per oggetto:
- il finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) – firma del protocollo nel 1984: entrata in vigore nel 1988;
- la riduzione minima delle emissioni di zolfo del trenta per cento – firma del protocollo nel 1985: entrata in vigore nel 1987;
- gli ossidi di azoto – firma del protocollo nel 1988, entrata in vigore nel 1991;
- i composti organici volatili (COV) – firma del protocollo nel 1991: entrata in vigore nel 1997;
- l’ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo – firma del protocollo nel 1994: entrata in vigore nel 1998;
- gli inquinanti organici persistenti (POP) – firma del protocollo nel 1998: entrata in vigore nel 2003;
- i metalli pesanti – firma del protocollo nel 1998: entrata in vigore nel 2003;
- l’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’ozono troposferico – firma del protocollo nel 1999: entrata in vigore nel 2005.
Con tale convenzione, le parti (ovvero la Comunità europea o gli Stati che hanno ratificato la convenzione) s’impegnano a limitare, prevenire e ridurre gradualmente le loro emissioni di inquinanti atmosferici e a lottare, quindi, contro l’inquinamento atmosferico che ne deriva. Per inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza s’intende l’immissione nell’atmosfera, ad opera dell’uomo, di sostanze od energia aventi effetti dannosi per la salute, l’ambiente o i beni materiali, per il quale non si possa distinguere il contributo delle singole fonti o dei gruppi di fonti di emissione. La convenzione prevede che gli Stati elaborino ed attuino delle politiche e strategie appropriate, in particolare dei sistemi di gestione della qualità dell’aria, e contempla altresì la possibilità di interventi d’emergenza in caso di inquinamento o di grave rischio d’inquinamento in uno degli Stati contraenti. Le parti contraenti si riuniscono regolarmente (almeno una volta all’anno) per valutare i progressi compiuti e al fine della concertazione nell’ambito dei settori oggetto della convenzione. Inoltre, gli Stati realizzano delle attività concertate di ricerca e di sviluppo, in particolare per ridurre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici, per sorvegliare e misurare i tassi di emissione e le concentrazioni degli inquinanti in questione, nonché per studiare gli effetti di tali inquinanti sulla salute e l’ambiente. Le parti contraenti della convenzione si scambiano informazioni in merito, specificamente, ai dati relativi alle emissioni dei principali inquinanti atmosferici (a cominciare dall’anidride solforosa) e ai loro effetti, agli elementi in grado di indurre degli importanti cambiamenti sul piano dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in particolare le politiche nazionali e lo sviluppo industriale), alle tecniche per ridurre l’inquinamento atmosferico, nonché alle politiche e alle strategie nazionali per combattere i principali inquinanti atmosferici. Infine, gli Stati partecipano al «programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa» (EMEP). Tale programma, disciplinato da un protocollo separato, mira a fornire alle parti contraenti della convenzione informazioni scientifiche in materia di sorveglianza dell’atmosfera, elaborazione di modelli informatici, valutazione delle emissioni ed elaborazione di proiezioni.
Al fine del successo di tale cooperazione, gli Stati prevedono tra l’altro di:
- applicare il suddetto programma ai principali inquinanti atmosferici;
- sorvegliare la composizione dei comparti ambientali che potrebbero essere contaminati da tali inquinanti (acqua, suolo e vegetazione) e gli effetti sulla salute e l’ambiente;
- fornire dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si manifestano nel corso del trasporto;
- avvalersi, qualora possibile, di tecniche di monitoraggio e di modelli comparabili o standardizzate;
- incorporare l’EMEP nei programmi nazionali ed internazionali pertinenti;
- scambiarsi regolarmente i dati raccolti nel corso dell’attività di sorveglianza.
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