Certificazione energetica degli edifici

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La certificazione energetica degli edifici

Avere edifici che non sprechino energia, sia d’inverno che d’estate, è sempre più importante, non solo per la crisi energetica che stiamo vivendo, ma anche per rispetto dell’ambiente e per sensibilità verso i cambiamenti climatici che viviamo ormai nel nostro quotidiano.

Come ormai sappiamo ogni nostra azione lascia un’impronta sull’ambiente, la nostra casa, la sua gestione, i suoi consumi energetici, la sua climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda … e molte altre attività domestiche possono, se ben gestite, contribuire al migliorare lo stato dell’ambiente.

dal 25 luglio 2009, anche le regioni che ancora non hanno definito una legge ad hoc, dovranno seguire le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
In Italia sono ancora poche le regioni che hanno disposto delle regole in materia di attestato di certificazione energetica.

Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.
A breve un’altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.

Il decreto, quindi, rende operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Ecco in sintesi quanto, secondo le linee guida nazionali, deve contenere l’attestato di certificazione energetica.

Il certificato energetico valuta l’efficienza energetica di un edificio ed è in grado di  prevedere i costi di gestione dello stesso in termini di consumo di energia. Si tratta quindi di un modo per sfruttare il potenziale energetico nel settore abitativo. La certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni, viene aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione sia edilizio che impiantistico in grado di modificare la prestazione energetica dell’edificio, e non viene inficiato dall’emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto del 26 giugno 2009.

Il certificato deve essere prodotto da un professionista indipendente rispetto alla progettazione o alla direzione lavori.

Il decreto fissa inoltre sette classi (classificazione energetica degli edifici), dalla A alla G, più l’eccellenza della A+, per indicare con chiarezza i consumi di appartamenti, villette ed edifici commerciali in termini di kWh/annui al metro quadrato per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda, con un piccolo accenno al raffrescamento estivo.

Al via metodi di calcolo semplificati per gli edifici esistenti con dimensioni inferiori ai 3.000 mq, mentre sarà possibile certificare in serie gli appartamenti con le medesime caratteristiche.

Via libera anche all’autocertificazione del proprietario in caso di classe G, ovvero “casa sprecona”.

Attualmente, in Italia, siamo in attesa dell’emanazione delle linee guida nazionali e dei decreti ministeriali che fissino i criteri ed i requisiti professionali per l’individuazione degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica.
Fintantoché non siano state emanate le norme regolamentari di cui sopra, la certificazione energetica degli edifici è sostituita a tutti gli effetti (e quindi anche agli effetti dell’allegazione agli atti traslativi e della consegna in caso di locazione) dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune.

Principali norme sulla certificazione energetica degli edifici

-         Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica degli edifici. Giugno 2009

-         DPR del 2 Aprile 2009, n. 59

-         Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Testo coordinato con la legge di conversione n. 133 del 6/8/2008: eliminazione dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita degli immobili e di consegnarlo al conduttore nel caso di locazione; cancellazione della nullità del contratto di compravendita o di locazione in caso di assenza dell’ACE)

-         Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311. Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

-         Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia


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